top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreUmberto Salinaro

In Noi: l'informazione lampo! Oggi parliamo di ..."mala gestio impropria"



Buongiorno, inauguriamo con questo Blog una nuova rubrica che ha lo scopo di fornire "piccoli lampi" di informazione nel mondo assicurativo, bancario e dei servizi. Come il lampo anticipa qualcosa di importante, noi vorremmo con "In Noi: l'informazione lampo" sensibilizzare l'interesse dei nostri follower invitandoli ad inserire le loro considerazioni sull'argomento ed implementando così uno scambio costruttivo di informazioni derivanti da fonti attendibili e da esperienza sul campo.


Ma ora parliamo di mala gestio in ambito RCA. Per gli assicuratori la mala gestio è un tabù in quanto rappresenta un grande insuccesso nel non essere capaci di ottemperare agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'assicurato che ha pagato un premio per ottenere una determinata prestazione. Oggi, però, vogliamo parlare di un'altra forma di mala gestio che riguarda il rapporto diretto fra assicuratore e danneggiato in ambito RCA: la mala gestio impropria. Questa trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall'assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato e si sostanzia nel diniego al pagamento (o della messa a disposizione) al danneggiato del massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza di responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. In questo l'ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2018, n. 31964) non aggiunge nulla di nuovo. Ma se leggiamo l'ordinanza suindicata ci rendiamo conto che dal punto di vista processuale la domanda, da parte del danneggiato, alla condanna dell'assicuratore per mala gestio impropria è implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell'assicuratore o al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione.


E' una ulteriore conferma di un atteggiamento contro gli assicuratori oppure la constatazione che tutti gli operatori commerciali devono sempre più investire sul servizio inteso non solo come ulteriore soddisfazione del Cliente ma come imprescindibile modalità di ottemperare agli obblighi contrattuali?


Not Only Insurance: together is better than one!


Umberto Salinaro


34 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page